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CONTRATTO DI PARTNERSHIP: COS’È, COME FUNZIONA, MODELLO E CHI PUÒ STIPULARLO

Il contratto di partnership è consigliato per aziende e professionisti che vogliono collaborare per motivi economici, sociali o per favorire lo sviluppo del territorio.
Infatti, le aziende possono stipulare tra di loro un contratto di partnership che in Italia viene anche chiamato partenariato: si intende una collaborazione tra diversi soggetti che hanno lo stesso scopo.
Spesso accade che diversi soggetti tendono a confondere i due termini, tanto che spesso vengono usati come sinonimi.
Uno scopo che può essere lo sviluppo territoriale o che invece può avere carattere economico o sociale.
Scopri chi può stipularlo e le caratteristiche del contratto di partnership.

CONTRATTO DI PARTNERSHIP, COS’È?

Il Contratto di Partnership è l’accordo tra imprese e/o professionisti che uniscono risorse e conoscenze per realizzare un progetto comune, condividendone rischi e ricavi.

Con l’accordo di partnership le parti rimangono indipendenti e distinte giuridicamente escludendo ogni possibilità di controllo reciproco.

L’accordo di partnership ha una durata pari al periodo di tempo necessario per la riuscita del progetto.

Il contratto si conclude quindi al raggiungimento dell’obiettivo o per l’impossibilità di prosecuzione.

Per calcolare la durata, le parti elaborano una stima di tempo in base alle risorse disponibili per la riuscita del progetto e, se intendono proseguire per fasi, possono impostare una prima scadenza e prevedere un rinnovo automatico.

Il contratto di partnership commerciale consente alle parti di definire gli obbiettivi da raggiungere, di organizzare le risorse finanziarie e il personale nonché di coordinare le fasi progettuali.

Consente, inoltre, di regolare l’utilizzo di un marchio comune e proteggere segreti aziendali attraverso clausole di riservatezza.

Si tratta di una forma di associazionismo tra imprese che prevede un’attività commerciale sotto una medesima insegna e con un’esclusiva territoriale senza dar luogo a sistemi strutturati operativi e/o gestionali.

Tra i due partner c’è totale indipendenza il che esclude ogni idea di controllo reciproco.

È doveroso fare una distinzione tra due diversi tipi di partnership:

  • le partnership verticali che coinvolgono imprese che non sono sullo stesso livello della catena di valore, come per esempio l’accordo che ci può essere siglato tra produttore e distributore
  • le partnership orizzontali tra aziende dello stesso livello, ma che magari operano in settori diversi e che iniziano a collaborare mettendo a disposizione le loro diverse competenze ed esperienza acquisita o i diversi segmenti di clientela.

PARTNERSHIP TRA IMPRESE: CARATTERISTICHE

La collaborazione tra le imprese è ovviamente regolata da un contratto, che ne stabilisce gli aspetti e la durata e che crea un sistema flessibile e orizzontale.

Tra le modalità di partnership o partenariato più comuni c’è in particolare quello di servizi.

Questo perché la vendita di prodotti implica un’organizzazione più complessa che riguarda la logistica nonché la distribuzione dei beni e qualora si venda fisicamente anche la creazione di una rete di vendita efficace e diffusa.

L’accordo di partnership
Nell’accordo devono essere presenti elementi essenziali previsti dal Codice Civile:

  • Scopo: la definizione degli obiettivi della partnership tra aziende
  • Quote di partecipazione: va indicata la suddivisione delle percentuali di partecipazione dei partner all’iniziativa
  • Comitato di gestione: si disciplinano i poteri dell’organo a cui viene delegata la gestione esecutiva dell’iniziativa, il coordinamento delle attività, la ripartizione ed il coordinamento dei ruoli ed eventualmente l’elaborazione di un business plan
  • Durata e il recesso: il contratto dovrà avere una durata funzionale all’attuazione degli obiettivi, con l’opzione di essere rinnovato
  • Marchio: per regolare l’utilizzo di un marchio comune
  • Riservatezza: per tutelare le informazioni scambiate
  • Esclusiva: l’opzione di impedire alle parti di stringere partnership con concorrenti
  • Foro: si può scegliere se la risoluzione di eventuali controversie siano devolute al giudice ordinario o ad uno o più arbitri anche internazionali.Da sapere: la durata di solito non è particolarmente lunga, ma si aggira intorno all’anno. Inoltre, l’accordo non prevede praticamente mai l’apporto di know-how né formazione specifico, questo perché di solito viene stipulato da aziende che sono già attive nel loro mercato di riferimento.

PARTNERSHIP TRA PROFESSIONISTI: COS’È E COSA SI INTENDE

Inoltre, con la parola partnership si indica anche una collaborazione tra un numero limitato di persone per gestire un’attività.

I professionisti, dunque, così come fanno le imprese possono “mettersi insieme” per creare delle reti che permettano loro di esercitare la professione.

Possono anche prendere parte a reti di imprese, reti miste o ancora costituire dei consorzi stabili, professionali oltre ad associazioni temporanee professionali (ATP).

Il fatto che possano diventare partner di imprese e partecipare così ai bandi per farsi assegnare incarichi e appalti privati è una delle novità introdotte dal Jobs Act degli autonomi.

A differenza del passato, infatti, i professionisti possono avere un ruolo da protagonisti nel partecipare alla gara, con un network, insieme alle imprese ecc… senza essere più una figura di secondo piano che interviene una volta che l’appalto è stato ottenuto.

PARTNERSHIP, QUANDO SI USA?

L’accordo di partnership si usa per regolare una collaborazione tra aziende e/o professionisti, anche stranieri.

Ad esempio, due aziende si uniscono in una partnership riunendo le loro competenze per partecipare ad una gara d’appalto che richiede espressamente due know-how differenti.

Oppure, quando un falegname promuove un architetto ai propri clienti che necessitano di progettazione e lo stesso architetto sfrutta la falegnameria per l’esecuzione dei propri lavori.

Il contratto di collaborazione commerciale può essere usato tra soggetti che appartengono allo stesso settore commerciale che, uniti, risultano più competitivi.

Può essere, inoltre, utilizzato tra soggetti di settori diversi che, mettono insieme le proprie competenze e risorse per raggiungere un obbiettivo che da soli non riuscirebbero a realizzare.

Ad esempio, un’azienda vuole vendere i propri prodotti in Cina e si accorda con le aziende locali per distribuirli sul territorio.

Sono molti i vantaggi nella realizzazione di una partnership, ad esempio:

  • unione di know-how e competenze
  • condivisione dei rischi e dei costi
  • maggiore flessibilità rispetto alla costituzione di nuove società.

Prima di redigere un contratto di collaborazione commerciale i partner si trovano spesso a negoziare i punti fondamentali della futura cooperazione (es. i tempi stimati per la realizzazione del progetto, i costi e le quote di partecipazione all’accordo).

Può essere utile, quindi, in sede di trattativa fissare gli accordi raggiunti in una lettera di intenti.

Il contratto di partnership non deve essere utilizzato se i soggetti si accordano per creare nuove società (unendosi in un nuovo soggetto giuridico) o se si trovano a collaborare per un progetto commissionato da un terzo.

Ad esempio, quando un grafico e un programmatore collaborano per sviluppare un sito web commissionato da un soggetto terzo.

In questi casi è possibile utilizzare un contratto d’opera o un contratto di prestazione di servizi.

PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Un discorso a sé merita la partnership tra le aziende e la Pubblica Amministrazione che cooperano per costruire e gestire infrastrutture o fornire servizi di interesse pubblico.

Questa forma di collaborazione viene fatta soprattutto per aiutare la PA che, collaborando con una o più aziende, riesce ad avere maggiori investimenti e allo stesso tempo competenze che non ha al suo interno.

Il partenariato pubblico privato (la sigla è PPP) è regolato oltre che dal Codice Civile anche dal Nuovo Codice Appalti (art 180 d. Lgs. n. 50/2016) con cui si evidenziano alcune caratteristiche di questo tipo di collaborazione.

Tra queste: il fatto che deve essere stipulato per iscritto, che deve essere stabilita una durata e che devono essere indicate le attività che consisteranno nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità o dello sfruttamento economico o ancora della fornitura di un servizio connesso all’opera.

Ovviamente connesso a questo c’è l’assunzione del rischio da parte dell’operatore e secondo quanto viene individuato nel contratto.

Questo aspetto è particolarmente importante perché spesso le forme di PPP hanno fatto in modo che il rischio venisse assunto solo dal partner pubblico quando invece la normativa UE prevede che invece anche il privato si debba assumere la sua parte di rischio.

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