DIGITAL MARKETS ACT: NORME IN VIGORE DA NOVEMBRE

Con l'arrivo del Digital Marketing ADS gli stati membri dell’Unione Europea hanno sei mesi per adeguarsi ai cambiamenti regolamentari.
Da maggio 2023 scatta la fase a regime e sono previste multe fino al 10% del fatturato per chi non rispetterà le regole.
Grazie al Digital Marketing ADS cresceranno le tutele per gli utenti sul fronte privacy e fruizione delle app ed a riguardo si sta accelerando anche sul anche sul Digital Services Act.
Vediamo in cosa consiste il Digital Marketing ADS e quali sono le sanzioni che le aziende rischiano se non lo rispettano.

IL DIGITAL MARKETS ACT (DMA)

Il Digital Markets Act, insieme al Digital Services Act (DSA) va a comporre un quadro normativo formato che consentirà alle autorità di intervenire in modo rapido e preventivo, per proteggere i cittadini dai comportamenti abusivi online e di emettere sanzioni efficaci.

 

Vediamone i contenuti principali.

 

Il Digital markets act (Dma), il regolamento sui mercati digitali, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Ue.

 

La nuova normativa entrerà in vigore a partire da novembre e inizierà ad applicarsi a partire da inizio maggio 2023.

 

Al fine di porre rimedio alla situazione di incertezza normativa che ha sinora accompagnato il mercato digitale, la Commissione Europea ha così annunciato la propria strategia digitale attraverso due strumenti: il DMA è stato presentato dalla Commissione europea nel dicembre 2020 insieme al Digital Services Act (DSA).

 

Con queste nuove norme la Ue mira ad innovare il contesto regolatorio per garantire che gli utenti digitali abbiano accesso a prodotti sicuri e proteggere i diritti fondamentali degli utenti e consentire una concorrenza libera e leale nei settori digitali per stimolare l’innovazione e la crescita.

 

Il Digital Markets Act, che costituisce uno strumento normativo ex ante (contrariamente alla normativa antitrust attuale, che è applicata ex post, ossia solo dopo che la condotta anticoncorrenziale è stata posta in essere).

 

Il DMA definisce nuove regole per le grandi piattaforme online (“gatekeeper”).

 

Esse devono ora garantire che l’annullamento dell’iscrizione ai servizi di base della piattaforma sia altrettanto facile dell’iscrizione nonché garantire l’interoperabilità delle funzionalità di base dei servizi di messaggistica istantanea.

 

Inoltre, devono dare agli utenti commerciali l’accesso ai loro dati di marketing o di performance pubblicitaria sulla piattaforma e informare la Commissione europea delle loro acquisizioni e fusioni.

 

Non sarà più possibile per le aziende classificare i propri prodotti o servizi più in alto rispetto a quelli degli altri (auto-preferenziazione) e preinstallare determinate applicazioni o software, impedendo agli utenti di disinstallare facilmente tali applicazioni o software.

 

Inoltre i software più importanti, come ad esempio i browser web, non potranno più essere installati di default su un sistema operativo.

 

Agli sviluppatori non sarà più impedito di utilizzare piattaforme di pagamento di terze parti per la vendita delle app. Stop, infine, al riutilizzo dei dati privati raccolti durante un servizio ai fini di un altro servizio.

 

La Commissione cita questi punti come principali impatti del DMA sugli utenti:

  • Divieto di pratiche sleali, aprendo la possibilità per gli utenti commerciali di offrire ai consumatori una maggiore scelta di servizi innovativi
  • Migliore interoperabilità con servizi alternativi a quelli dei gatekeeper, ad esempio tra chat
  • Possibilità più semplici per i consumatori di cambiare piattaforma, se lo desiderano
  • Servizi migliori e prezzi più bassi per i consumatori

CHI SONO I GATEKEEPER

Il Digital Marketing ACT considera gatekeeper le imprese da 7,5 miliardi di fatturato annuo, con 45 milioni di utenti mensili e una posizione di mercato stabile e duratura

 

I gatekeeper dovranno adottare la massima trasparenza su come gestisce i dati degli utenti, deve permettere loro di uscire dal servizio con la stessa facilità con cui sono entrati, permettere agli utenti di usare app e servizi di terze parti che possono scambiare dati con la piattaforma del gatekeeper e molto altro.

LE SANZIONI DEL DIGITAL MARKETING ACT

Se una grande piattaforma online viene identificata come gatekeeper, dovrà conformarsi alle regole del Digital Marketing ACT entro sei mesi e qualora violi tali regole rischia una multa fino al 10% del suo fatturato mondiale totale.

 

In caso di recidiva, può essere comminata una multa fino al 20% del suo fatturato mondiale.

 

Se un gatekeeper non rispetta sistematicamente la DMA, ossia viola le regole almeno tre volte in otto anni, la Commissione europea può avviare un’indagine di mercato e, se necessario, imporre rimedi comportamentali o strutturali.

LE NOVITÀ DEL DMA CHE IMPATTANO DI PIÙ SULLE BIG TECH

Le società individuate dal Digtial Marketing Act come Gatekeeper non potranno trattare i propri servizi in modo più favorevole nelle classifiche (Google è indagata per questo in Usa ed Europa), né utilizzare i dati degli utenti commerciali per competere con loro (Amazon è indagata per questo).

 

Le aziende dovranno inoltre consentire agli utenti di scegliere di non combinare i dati personali tra i vari servizi, consentire agli utenti business di offrire gli stessi prodotti a prezzi e condizioni diverse da quelle della piattaforma (Amazon e Apple sono indagate per questo in Europa).

 

Sempre il DMA prevede che i Gatekeeper hanno inoltre l’obbligo di offrire condizioni eque agli utenti commerciali che utilizzano le loro piattaforme, come gli app store, oltre a garantire ai fornitori esterni l’accesso e l’interoperabilità all’hardware, al software utilizzato dalle aziende tecnologiche; né porre ingiustificato diniego ai dati sugli utenti (se questi sono d’accordo a condividere) (tutte le big tech sono indagate per questo e sull’ultimo punto anche Facebook negli Usa).

 

Sulla base delle normative antitrust vigenti, è possibile identificare una serie di condotte illecite che potranno andare a comporre la “blacklist”:

  • leveraging: sfruttamento della propria posizione dominante su mercato al fine di coprirne di nuovi. Ciò comporta, ad esempio, l’imposizione di commissioni elevate o la limitazione forzata dell’accesso ai servizi ed ai prodotti online;
  • self preferencing: ingiusto favoritismo, sulla piattaforma, dei propri prodotti e servizi, a discapito dei prodotti offerti da società terze;
  • preferencing di terze parti: ingiusto favoritismo di un prodotto offerta d una società terza, a discapito di uno o più società concorrenti;
  • ingiustificato diniego di accesso alla piattaforma o alle sue funzionalità (es: diniego di accesso ai servizi di pagamento offerti dalla piattaforma);
  • ingiustificato diniego di accesso ai dati raccolti dall’utenza (ove il consumatore abbia acconsentito alla loro condivisione);
  • imposizione di termini e condizioni che escludono l’accesso a funzionalità o servizi della piattaforma (ad esempio, blocco di alcune funzionalità);
  • pratiche ingiustificate di vincolo (tying) e aggregazione (bundling), come la vendita o l’offerta congiunta di beni/servizi distinti senza un’adeguata giustificazione (ad es. l’aggiunta di applicazioni al servizio principale offerta);
  • l’imposizione di termini e condizioni poco chiari o irragionevoli agli utenti commerciali (ad esempio la previsione di costi eccessivi per l’accesso alla piattaforma) o agli utenti finali (come la raccolta massiva e ingiustificata dei dati degli utenti finali);
  • la limitazione o l’indebito rifiuto della portabilità dei dati, o del riutilizzo dei propri dati personali attraverso servizi diversi, al fine di impedire all’utente di abbandonare la piattaforma o disincentivarlo a farlo;
  • l’indebito rifiuto di adottare soluzioni di interoperabilità (cioè la capacità di un sistema, prodotto o servizio di comunicare e funzionare con altri sistemi, prodotti o servizi) rendendo molto difficoltoso o, addirittura, impossibile per le imprese e gli utenti finali cambiare piattaforma.

Se vuoi altre informazioni riguardo il Digital Marketing Act, o hai necessità di un aiuto per adeguare la tua azienda a quanto previsto dal DMA, contattaci subito.

 

Scrivici all’indirizzo info@abinnovationconsulting.com.