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NFT: LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Abbiamo già parlato di cosa sono gli NFT in un nostro precedente articolo, oggi vogliamo invece parlarvi della loro tutela ed in particolare della registrazione del marchio.
Cresce, infatti, il numero di brand che hanno presentato domanda di registrazione per l'uso dei loro marchi nel metaverso o in connessione con NFT.
E da gennaio 2023 la Ue consentirà la registrazione di NFT.

NFT: REGISTRAZIONE POSSIBILE DAL 1° GENNAIO NELLA UE

Il fenomeno del Metaverso, prodotti virtuali e NFT sta avendo riflessi anche nel settore della registrazione dei marchi.

Nel corso del 2021 e del 2022 è risultato sempre più crescente il numero di Brand che hanno presentato domanda di registrazione per l’uso dei loro marchi nel Metaverso o in connessione con NFT.

L’UE dal 1° gennaio consente la registrazione di NFT o non-fungible token.

La forte spinta allo sviluppo del Metaverso e dei token non fungibili, NFT, sembra provenire dall’Organizzazione Mondiale della Proprietà intellettuale.

Infatti, il 1° gennaio 2023 entrerà infatti, in vigore la 12° edizione della Classificazione di Nizza.

La Classificazione di Nizza è un sistema adottato tra l’altro ai fini della classificazione dei prodotti e servizi per le domande di marchio dell’Unione europea (UE) e consiste di 45 classi.

In base alla classificazione di Nizza, i prodotti rientrano nelle classi da 1 a 34 e i servizi nelle classi da 35 a 45.

Con cadenza annuale il Comitato degli Esperti sulla Classificazione di Nizza, che si riunisce a Ginevra presso WIPO/OMPI, decide sui necessari aggiornamenti alla classificazione stessa, in base alle esigenze di mercato e degli utenti.

A questo proposito la nuova edizione della Classifica di Nizza conterrà delle novità: I “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili [NFT]” saranno, tra l’altro, incorporati nella classe 9 della classificazione.

La soluzione non era scontata dal momento che diversi uffici nazionali di gestione e regolamentazione della proprietà intellettuale ed industriale sembrano adottare diversi approcci.

In linea generale poiché i beni virtuali e gli NFT forniscono una sorta di intrattenimento, sembra anche concepibile rivendicare tali servizi nella classe 41 (ad es. “Intrattenimento servizi, ovvero fornitura on-line, virtuale non scaricabile […]”).

La possibilità di registrare gli NFT nella particolare categoria individuata potrà senz’altro dare un notevole impulso alla tutela della proprietà industriale nel Metaverso.

NFT E LA REGISTRAZIONE DI MARCHI

Tra il 2021 e il 2022 le domande per la registrazione dei propri Brand ha subito un aumento consistente.

Le imprese o le persone fisiche, sono sempre più attente e sensibili in tema dei propri diritti, soprattutto nel caso della proprietà intellettuale connessa all’uso delle nuove tecnologie.

Per i motivi citati in precedenza l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ha fornito dei consigli pratici per la registrazione di marchi con riferimento a prodotti virtuali e NFT.

Infatti, dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la 12° edizione della Classificazione di Nizza con tutte le novità in tema Registrazione e NFT.

Ad oggi, la tendenza da parte dei maggiori brand in tema di estensione o nuove registrazioni per la tutela dei propri marchi nel Metaverso o dei NFT è quella di rivendicare protezione nelle classi compatibili, ovvero:

  • classe 9 : computer software
  • classe 35: pubblicità
  • classe 36 : servizi finanziari, monetari, bancari
  • classe 41: divertimento; attività sportive e culturali
  • classe 42: progettazione e sviluppo di computer e di programmi per computer.

CLASSIFICAZIONE DI BENI E SERVIZI NEL METAVERSO

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha, però, fornito alcune indicazioni sull’approccio adottato ai fini della classificazione con riferimento ai prodotti virtuali e NFT.

In particolare, l’EUIPO focalizza l’attenzione sulla classe 9, sostenendo che: “i prodotti virtuali, o virtual goods, appartengono alla classe 9 della Classificazione di Nizza, poiché sono considerati contenuti digitali o immagini. In ogni caso il termine prodotti virtuali, o virtual goods, manca di per sé di chiarezza e precisione. Occorre, quindi, che sia specificato il contenuto del bene virtuale rivendicato, come ad esempio: prodotti virtuali scaricabili, ovvero, abbigliamento virtuale”.

La 12° edizione della Classificazione di Nizza conterrà il termine “file digitali scaricabili autenticati da token non fungibili” (downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens) in classe 9.

Gli NFT sono considerati come certificati digitali unici registrati in una blockchain, che autenticano prodotti digitali.

Si tratta di beni distinti dai prodotti digitali autenticati.

L’Ufficio precisa che il termine Non Fungible Tokens di per sé non è accettabile, deve essere specificato il tipo di prodotto autenticato dall’NFT.

I servizi relativi a prodotti virtuali e NFT andranno classificati in linea con i principi stabili in materia di classificazione di servizi.

Per sfruttare le nuove tecnologie di cui il Metaverso si avvale è necessario verificare che i marchi registrati godano delle tutele anche con riferimento al business nel Metaverso.

Sarà, pertanto, necessario comprendere se le classi merceologiche della Classificazione di Nizza, per cui un marchio è stato registrato, necessitino, con l’avvento della nuova edizione della Classificazione, l’inclusione di quelle classi di prodotti inerenti al mondo virtuale e se estendere la protezione del marchio, tenendo conto della natura territoriale della protezione, fermo restando un monitoraggio attivo e proattivo dell’utilizzo dei propri marchi da terze parti nei principali Metaverse e nei principali marketplace di NFT, procedendo, quando necessario, con le attività di notice-and-take down, ovvero la procedura adottata quando si verifica una violazione del diritto d’autore online, introdotta dalla Direttiva Copyright dell’Unione europea n. 790 del 2019, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 177 dell’8 novembre 2021, entrato in vigore il 12 Dicembre 2021.

PRODOTTI VIRTUALI: COME AGISCE L’UFFICIO BREVETTI E MARCHI NEGLI USA

Molto interessanti sono le attività che, a riguardo, sta promuovendo l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO), che, attraverso l’organizzazione di una serie di webinar, sta cercando di far comprendere come registrare i marchi legati a queste nuove realtà.

L’USPTO ha fornito alcune informazioni su come verrà gestita l’identificazione dei beni/servizi virtuali. Potrete trovare qui la presentazione dell’ultimo webinar, organizzato dall’USPTO, tenutosi il 13 Dicembre 2022.

In particolare:

  • Classe 9: prodotti virtuali scaricabili, ovvero programmi per computer contenenti calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare online in mondi virtuali online.
  • Classe 35: servizi di negozi al dettaglio in materia di prodotti virtuali, ovvero calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare online in mondi virtuali online; servizi di negozi al dettaglio on-line di merce virtuale, ovvero calzature, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori per l’uso on-line in mondi virtuali on-line.
  • Classe 41: servizi di intrattenimento, ovvero calzature virtuali non scaricabili on-line, abbigliamento, attrezzature sportive, arte, giocattoli e accessori da utilizzare in ambienti virtuali creati per scopi di intrattenimento.

Se vuoi registrare il tuo marchio legato ad un NFT o più in generale ad un’attività virtuale, contattaci subito per avere un supporto.

Siamo pronti ad aiutarti a portare, scrivici all’indirizzo info@abinnovationconsulting.com oppure compila il modulo sottostante.